Vorrei con questo piccolo contributo essere di aiuto al fine di comprendere i vari passaggi relativi alla Progressione Economica Orizzontale (P.E.O.) nella P.A. della Regione siciliana.
Le progressioni economiche orizzontali costituiscono elemento di premialità della prestazione lavorativa e pertanto sono attribuite in modo selettivo ad una quota parziale di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.
Analisi del quadro legislativo e contrattuale.
Il d.lgs. 150/2009, art. 23 comma 2, disciplina l’obbligo di assegnare progressioni economiche in modo selettivo, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
Detta norma, costituisce disposizione precettiva per la regolamentazione e l’attribuzione delle progressioni economiche ai lavoratori del pubblico impiego.
Il criterio della selettività appare configurabile sia in senso soggettivo (valutazione delle competenze e dei risultati), sia in senso oggettivo (attribuzione comunque della progressione ad una quota limitata di dipendenti).
Il d.lgs. 165/2001, art. 52 comma 1-bis, ribadisce che le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito.
REGIONE SICILIANA – ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 8 DEL CCRL 2016-2018
Il 27 dicembre del 2019 presso i locali dell’A.Ra.N. Sicilia è stato firmato l’accordo che disciplina l’istituto della “Progressione economica all’interno della categoria”.
La P.E.O. si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento economico tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tale fine espressamente previste.
Le risorse disponibili per le P.E.O. sono poste interamente a carico del “Fondo risorse decentrate” di cui all’art. 90 del CCRL.
In sede di prima applicazione (con decorrenza 1 ° gennaio 2019) si è stabilita una quota pari al 35 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale data.
I contingenti di personale cui attribuire la posizione economica immediatamente superiore, suddivisi tra ruolo regionale e Corpo forestale della Regione siciliana, sono i seguenti:
Categoria | Posizione Economica | Ruolo Regionale | Corpo Forestale Regione Siciliana | Totale |
---|---|---|---|---|
D | D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 | 870 221 7 30 13 25 | 46 | 916 221 7 30 13 25 |
C | C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 | 340 86 319 76 81 99 2 36 | 149 12 51 1 13 | 489 98 370 77 81 112 2 36 |
B | B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 | 18 3 5 706 33 | 7 | 18 3 7 5 706 33 |
A | A6 A5 A4 A3 A2 A1 | 10 939 30 | 10 939 30 |
Quantificazione dei costi
Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale | nota prot. n. 112523 del 7 ottobre 2019 |
Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale – Area Affari Generali | nota prot. n. 117482 del 17 ottobre 2019 |
Personale Ruolo regionale | € 2.962.285,31 |
Corpo Forestale Regione siciliana | € 216.508,55 |
Totale | € 3.178.793,86 |
Criteri Selettivi
esperienza professionale maturata; (valutazione del servizio prestato)
titoli di studio, culturali e professionali;
percorso formativo obbligatorio propedeutico all’esame finale;
risultanze della valutazione della perfomance individuale nel triennio precedente al presente accordo.