LA NUOVA CLASSIFICAZIONE
Da anni la UIL FPL ha chiesto all’amministrazione regionale siciliana di attivare le procedure utili alla riclassificazione e alla riqualificazione del personale regionale.
La UILFPL Sicilia, nella sua azione sindacale, ha sempre evidenziato che per gli effetti negativi prodotti dalla Legge Regionale n. 10/2000, detto Personale è rimasto vittima di un sistema che non ha garantito il riconoscimento delle professionalità acquisite e svolte all’interno della macchina amministrativa regionale. La UIL FPL ha definito la Legge Regionale 10/2000, una legge vetusta non più attuale per una Pubblica Amministrazione che ha il dovere di rinnovare la sua struttura organica.
Nei vari incontri ufficiali, di confronto e/o di contrattazione, la rivendicazione della UIL FPL non è mutata, nella considerazione che seppur il numero dei dipendenti del Comparto non dirigenziale, nell’ultimo decennio, ha subito un incremento per effetto delle trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato del personale afferente alle CTG “A” e “B”, lo stesso si è drasticamente ridotto, nell’ultimo triennio, a seguito dell’applicazione della legge regionale che ha consentito il prepensionamento del personale afferente alle CTG “C” e “D”.
Gli effetti devastanti dell’applicazione della norma sono palesemente noti:
- vuoti in organico nelle categorie “C” e “D”;
- utilizzo improprio del personale di CTG “A” e “B”;
- mancato riconoscimento meritocratico delle professionalità acquisite;
- mancanza di risorse assunzionali da poter utilizzare;
- blocco del sistema dell’apparato amministrativo regionale.
Alle criticità sopra citate si è aggiunta la limitazione imposto dal dettato normativo nazionale in materia di turn over per le amministrazioni dello Stato ed altri enti (esclusa la scuola ed il comparto sicurezza) sino al 2018, anno in cui tale limitazione è terminata.
La tabella seguente riassume l’evoluzione normativa in materia di turn over per le Regioni e gli Enti Locali:
Un dettato normativo che, di fatto, ha consentito all’Amministrazione regionale di poter giustificare la mancata attivazione di procedure amministrative utili allo scopo.
Oggi, il dettato normativo si è evoluto
Ai sensi dell’art. 52, c. 1-bis, dlgs 165/2001, come riformato dall’art. 3, c. 1, dl 80/2021, le amministrazioni pubbliche oggi possono attivare le procedure per una nuova classificazione del personale di ruolo.
In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno.
La legge legittima la contrattazione collettiva a rivedere gli ordinamenti professionali, consentendo di riscriverli “attraendo” alcuni profili professionali appartenenti, nell’attuale sistema, a categorie più basse verso categorie più elevate.
La UIL FPL SICILIA nella proposta consegnata (da oltre due anni), presentata anche all’attuale Assessore della F.P., ha evidenziato che la nuova struttura della dotazione organica dell’amministrazione regionale deve essere suddivisa in TRE macro aree (in linea con la direttiva emanata dal Governo regionale), con la definizione dei livelli di inquadramento in base alla professionalità acquisita, all’anzianità e al titolo di studio posseduto. La UILFPL ribadisce che il nuovo sistema di classificazione professionale del personale non dirigente del comparto dev’essere in linea con quello adottato dal CCNL Funzioni Centrali in particolare quello dei Ministeri.
La UIL FPL SICILIA durante la riunione, tenutasi alla presenza dell’Assessore Regionale della F.P. Marco Zambuto, ha chiesto fatti concreti non più parole.